Descrizione
ORDINANZA SINDACALE N° 157 IN DATA 11/07/2026
SETTORE 5 - Polizia Municipale
OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI DI DISINFESTAZIONE (TRATTAMENTI ADULTICIDI E LARVICIDI) E DI RICERCA ED ELIMINAZIONE DEI FOCOLAI LARVALI IN AREA PUBBLICA E PRIVATA, PER EMERGENZA SANITARIA CONNESSA A CASO DI INFEZIONE DA VIRUS DENGUE TRASMESSO DA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) – ART. 50, COMMA 5, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
VISTA la nota del 11/07/2026 (Allegato 1), con la quale l'Azienda USL Toscana Sud Est – Dipartimento della Prevenzione, Area Dipartimentale Igiene Pubblica e della Nutrizione (Direttore dr. Nicola Vigiani) ha trasmesso proposta di ordinanza contingibile e urgente per l'esecuzione di interventi di disinfestazione nel territorio comunale, a fronte di un caso di infezione da virus Dengue;
CONSIDERATO che un soggetto affetto da infezione da virus Dengue, la cui notifica di patologia è pervenuta al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est in data 11/07/2026, ha dimorato in un'abitazione posta in via Madonna del Rivaio n. 63/G ed ha praticato attività sportiva presso il "Villaggio del Giovane", entrambi ubicati nel territorio del Comune di Castiglion Fiorentino;
CONSIDERATO che l'infezione da virus Dengue è malattia tipica delle aree tropicali, trasmessa dalla zanzara tigre (Aedes albopictus), e di fastidioso sviluppo sintomatologico per la persona colpita;
CONSIDERATO che, a titolo precauzionale e a tutela della salute pubblica, risulta necessario ridurre rapidamente la densità della popolazione di zanzara tigre nelle zone in cui il soggetto ha soggiornato, al fine di ridurre ulteriormente il pur remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirosi;
CONSIDERATO che l'intervento principale di prevenzione di tali malattie consiste nella massima riduzione possibile
della popolazione di zanzara tigre, da attuarsi principalmente mediante la rimozione dei focolai larvali e l'esecuzione di adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi, sia in area pubblica che privata;
VISTO il vigente "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle Arbovirosi" del Ministero della Salute, che individua responsabilità specifiche in capo alle Amministrazioni Comunali con riferimento alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.), quali Chikungunya, Dengue e Zika;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 582 del 23/05/2022, recante il piano di sorveglianza delle arbovirosi, che dispone l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali a carico della Pubblica Amministrazione, nelle aree individuate dal Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL competente;
RILEVATO che le aree da sottoporre a intervento sono quelle rappresentate nelle planimetrie allegate alla nota dell'Azienda USL Toscana Sud Est sopra richiamata (Allegato 1), individuate tenendo conto della presenza di barriere fisiche e naturali, e ricomprendenti rispettivamente l'area circostante via della Madonna del Rivaio/via Cupa e l'area circostante via Raffaello Billi/S.R. 71 in prossimità del "Villaggio del Giovane";
RILEVATA la necessità di collaborazione da parte dei privati per consentire l'accesso alle pertinenze esterne di loro competenza (cortili, piazzali, giardini, terrazze e simili), ai fini dell'esecuzione dei trattamenti e della rimozione dei focolai larvali;
VISTA la necessità di avviare tempestivamente gli interventi di controllo del vettore, sia in area pubblica che privata, sussistendo i presupposti di eccezionalità ed urgenza che non consentono di far fronte alla situazione con gli ordinari mezzi previsti dall'ordinamento;
VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di funzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale;
VISTO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
VISTO l'art. 54 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di sanzioni amministrative per la violazione delle ordinanze sindacali;
RITENUTO necessario e urgente provvedere in merito, a tutela della salute pubblica e per prevenire il rischio di trasmissione autoctona di arbovirosi nel territorio comunale;
ORDINA
Nelle aree pubbliche (comprese caditoie stradali e pozzetti) e nelle aree private ricomprese nelle zone individuate nelle planimetrie allegate alla nota dell'Azienda USL Toscana Sud Est del 11/07/2026 (Allegato 1 alla presente ordinanza):
- l'esecuzione, a cura dei soggetti individuati dal Comune, di interventi di disinfestazione dell'area interessata mediante trattamenti sia adulticidi che larvicidi, su suolo pubblico e nelle proprietà private, secondo quanto disposto dal Piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi della Regione Toscana (DGRT 582/2022);
- la ricerca e l'eliminazione dei focolai larvali peri-domestici mediante ispezioni "porta a porta" delle abitazioni comprese nell'area sopra individuata.
La presente ordinanza ha vigenza fino alla conclusione dei trattamenti; in caso di variazioni climatiche (es. precipitazioni) che ne impediscano l'esecuzione, gli interventi saranno rinviati al primo giorno utile, con comunicazione alla cittadinanza secondo le modalità di cui al successivo punto.
ORDINA ALTRESÌ
A tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni ricomprese nelle aree sopra specificate:
- di consentire l'accesso al personale incaricato della disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi e adulticidi e per la rimozione dei focolai larvali presenti nelle aree esterne private (cortili, giardini, terrazze e simili);
- di attenersi alle indicazioni fornite dal personale incaricato della rimozione dei focolai larvali, al fine di evitarne la riformazione, provvedendo in particolare a rimuovere eventuali ristagni e raccolte d'acqua e a rinnovare quotidianamente l'acqua degli abbeveratoi per animali domestici.
DISPONE
Che la cittadinanza interessata sia informata, con congruo anticipo rispetto all'esecuzione dei trattamenti e con le modalità di cui al successivo punto "Pubblicità", delle seguenti precauzioni da adottare:
• Prima del trattamento: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
• Prima del trattamento: tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e le relative suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
• Prima del trattamento: raccogliere la verdura e la frutta degli orti, ovvero proteggere le piante con teli di plastica, in considerazione del possibile effetto deriva dei prodotti insetticidi sui prodotti ortofrutticoli;
• Dopo il trattamento: rispettare un intervallo di almeno 15 giorni prima di consumare frutta e verdura eventualmente irrorate, lavandole abbondantemente e sbucciando la frutta prima dell'uso;
• Dopo il trattamento: procedere, con uso di guanti lavabili o monouso, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi per bambini lasciati all'esterno ed esposti al trattamento;
• In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida: lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.
DISPONE ALTRESÌ
- che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castiglion Fiorentino e sul sito istituzionale dell'Ente, oltre che diffusa mediante gli ordinari canali di comunicazione istituzionale (avvisi pubblici, sito web, eventuale affissione nelle vie interessate), al fine di assicurarne la massima conoscibilità da parte della cittadinanza residente nelle aree interessate;
- che la presente ordinanza sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza: alla Prefettura di Arezzo; all'Azienda USL Toscana Sud Est – Dipartimento della Prevenzione; al Comando di Polizia Locale, per la vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza e per l'eventuale presenza del personale durante le operazioni di disinfestazione, così come richiesto dall'Azienda USL; ai competenti uffici comunali (Ambiente/Lavori Pubblici) per gli adempimenti di rispettiva competenza.
AVVERTE
Che, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, la violazione delle disposizioni della presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale per l'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'Autorità per ragione di sanità, ove il fatto non sia diversamente sanzionato dalla legge.
INFORMA
Che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione/notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.
IL SINDACO
MARIO AGNELLI
A cura di
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Ultimo aggiornamento: 11 luglio 2026, 14:10