Modulistica

CANONE MEZZI PUBBLICITARI

Informazioni
(Art. 62, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)

- Soggetti passivi e presupposti del canone: Il canone è dovuto per le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano, individuate dall’apposito regolamento comunale.

- Denuncia e versamento: Sono disciplinati dall’apposito regolamento comunale.

- Agevolazioni e riduzioni: Sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale.

- Rimborso di imposta versata e non dovuta: Ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

- Autotutela: Chiunque ritiene di essere destinatario di un provvedimento illegittimo o infondato relativo all’applicazione del canone può chiedere il riesame del provvedimento stesso in autotutela con relativo annullamento totale o parziale. Per vizi di legittimità si intende, principalmente, un errore di persona, un evidente errore logico o di calcolo, una doppia imposizione, la sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, un errore materiale del contribuente, ecc.. (art. 2 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 – G.U. n. 53 del 5 marzo 1997). La richiesta di riesame va prodotta all’ufficio tributi. Non è rilevante il tempo trascorso dall’atto impositivo. Gli atti che possono essere annullati in via di autotutela sono: - avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ovvero per omessi o insufficienti versamenti; - atti di irrogazione delle sanzioni tributarie; - atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi, ecc..

- Contenzioso: Avverso gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione o per omesso o insufficiente versamento del canone può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente. I termini e le modalità di presentazione del ricorso vengono dettagliatamente indicati negli avvisi di accertamento come disciplinati dall’art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.